Il diritto del minore alla propria famiglia
Il diritto del minore alla propria famiglia
Il corso sul “DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA” tratta in maniera approfondita
la posizione del minore all’interno del nucleo familiare, l’ampio tema della filiazione naturale
dopo la riforma “Cartabia”. Questo diritto viene considerato più che fondamentale nel periodo
che precede la fase “adulta”, poiché la famiglia si configura come la prima e la più
determinante delle formazioni sociali di cui farà parte l’individuo.
Si svolge esclusivamente on line e comprende 6 videolezioni da un'ora ciascuna. Le lezioni possono essere seguite liberamente: non c’è un vincolo di tempo per completare il corso e ogni lezione può essere vista anche più di una volta. E' richiesta l'interazione con risposta quesiti a risposta multipla.
Diplomi / certificazioni / crediti formativi / Esame finale
Verrà rilasciato attestato di formazione e aggiornamento.
Accreditato al CNF - 6 CFP
MODULO 1 - Avv. Barbara Ferrari
I DIRITTI DEL MINORE
Nel trattare l’ampia materia del diritto del minore alla propria famiglia è opportuno individuare le
fonti sovrannazionali recepite nel nostro ordinamento.
Con particolare riferimento e relativo approfondimento alla CONVENZIONE DI NEW YORK sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ed alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti
del minore di Strasburgo del gennaio 1996, che sono state ratificate e rese esecutive nel nostro
ordinamento, rispettivamente con la Legge 27 maggio 1991, n.176 e la legge 20 marzo 2003
n.77.
Si tratta di standard minimi di tutela che dovranno essere onorati in ogni parte del mondo.
L’applicazione degli standard previsti non esclude disposizioni o misure nazionali che
consentono una migliore attuazione dei diritti dell’infanzia. In questo caso si applica lo standard
più favorevole ai minori.
La garanzia dei diritti dei minori deve essere una priorità per tutti i paesi e, quindi, anche per il
nostro al fine di eliminare totalmente qualsivoglia violazione ovvero al fine di limitare il più
possibile le infrazioni nei confronti dei soggetti più deboli.
La Costituzione segna i principi cardine concernenti i minori a cui la legislazione è obbligata ad
uniformarsi, visto che le norme nazionali non possono essere contrarie alle norme costituzionali; tuttavia si tratta sempre di norme programmatiche che devono poi essere rese
effettive dall’organo legislativo.
La Carta Costituzionale (del 1948) ha un ruolo fondamentale nella tutela dei soggetti di minore
età, perché individua quelle situazioni che meritano una particolare difesa, riconoscendo
attenzione al minore e alla sua famiglia. In questo senso deve essere letto l’art. 3 inserito nei
“Principi fondamentali”, che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge senza distinzioni di alcun genere, comprendendo quindi anche il minore.
Nello stesso articolo, è altresì, previsto che è dovere dello Stato rimuovere tutti gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, quindi, anche del minore soprattutto
attraverso l’emanazione di leggi ad hoc per rendere effettivi i loro diritti.
La disamina prosegue attraverso i diritti del minore nel codice civile e la tutela dello stesso in
ambito penalistico.
MODULO 2 - Avv. Barbara Ferrari
DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI MINORI ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Il secondo modulo esamina i profili di responsabilità dei genitori attraverso l’evoluzione sia da parte della dottrina che della giurisprudenza della fattispecie prevista dall’art. 2048 cod.civ. ovvero a due figure di responsabilità: quella dei genitori e dei tutori per i danni commessi dal
minore o dalla persona soggetta alla tutela; la seconda è quella dei precettori e dei maestri
d’arte.
Il rapporto tra gli articoli 2048 e 2047 cod. civ. attraverso la disamina della dottrina e della
giurisprudenza.
Argomento di particolare interesse è il matrimonio del minore, disamina dei limiti, delle
condizioni e della necessaria autorizzazione da parte del Giudice.
MODULO 3 - Avv. Barbara Ferrari
IL MINORE E LA FAMIGLIA
Con la locuzione “stato di figlio” ci si riferisce alla titolarità in capo ad un soggetto del rapporto
giuridico di filiazione, nei confronti dei soggetti che lo hanno generato.
E’ uno stato familiare che riassume il complesso di posizioni soggettive, attive e passive, che
ad un soggetto competono, in quanto figlio, in un determinato contesto familiare.
La legge 10.12.2012, n.219 e il d.lgs. 28.12.2013 n.154, vengono usualmente presentati, nel
loro complesso, come riforma della filiazione, ma in realtà, con questi interventi, il legislatore
non si prefiggeva di realizzare una revisione completa della disciplina della filiazione.
L’obiettivo era l’unificazione dello stato di figlio, ossia l’attribuzione a tutti i figli di una identica
condizione personale nei rapporti con i genitori, con i loro parenti, in tutti i rapporti sociali,
principio condensato nella formulazione dell’art. 315 bis cod. civ. “Tutti i figli hanno lo stesso
stato giuridico”.
L’applicazione del principio, però, richiede la sussistenza di un presupposto, ossia l’acquisto
dello stato di filiazione ed è di tutta evidenza che il termine “stato” ha nei due contesti,
significati diversi: là allude al rapporto di filiazione ossia alla titolarità sostanziale dello stato di
figlio; qui riguarda il momento anteriore, quello dell’accertamento dell’esistenza del rapporto
che attribuisce la titolarità formale dello stato di figlio.
Se gli interventi legislativi ricordati hanno inteso realizzare la parità di trattamento tra tutti i figli,
per ciò che riguarda il rapporto di filiazione, il sistema dell’accertamento dello status è rimasto
sostanzialmente immutato, e dunque diversificato a seconda che il figlio sia nato nel
matrimonio o fuori del matrimonio.
Esame dettagliato di tutte le azioni di stato previste dal codice civile, con particolare riguardo
all’irrevocabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita; reclamo
dello stato di figli e contestazione dello stato di figlio.
Particolare attenzione all’azione di disconoscimento di paternità ed alla dichiarazione giudiziale
di paternità e maternità.
MODULO 4 - Avv. Barbara Ferrari
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
La filiazione naturale dopo la riforma “Cartabia” si riferisce ai figli nati o concepiti al di fuori del
matrimonio.
In conseguenza dell’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio e quindi
dell’eliminazione di ogni distinzione di disciplina inerente la filiazione nata nel e fuori del
matrimonio, la sentenza che dichiari lo stato di figlio non può che riferirsi esclusivamente al
figlio in quanto tale non più alla specifica categoria della filiazione naturale.
La seconda modifica riguarda i poteri del giudice investito della domanda di costituzione dello
stato di figlio. E’ stato attribuito il potere di dare i provvedimenti utili per l’affidamento del figlio.
L’equiparazione della condizione giuridica del figlio dichiarato giudizialmente a quella del figlio
riconosciuto, per un verso, determina l’applicazione dei diritti propri di ogni figlio, per altro verso
fa insorgere problematiche, come quelle in punto a responsabilità genitoriale, che il giudice
adito con l’azione di stato ha il potere di risolvere a tutela dell’interesse non sono patrimoniale
ma anche non patrimoniale del figlio.
MODULO 5 - Dott.ssa Anna Maria Casale
I DOVERI DEI GENITORI (BIOLOGICI O ADOTTIVI)
Evoluzione e modifica della famiglia e del ruolo genitoriale. I doveri dei genitori nei confronti dei
figli letti ed interpretati in chiave psicologica e sociale. Disamina del percorso psicologico dei
genitori, prima come persone e poi come coppia all’interno dell’istituto dell’adozione.
Consapevolezza e disponibilità a mettersi in gioco profondamente, essere in grado di costruire
una relazione d’amore con un figlio nato da altri, aumentando la capacità di accoglienza ed
accettazione.
MODULO 6 - Dott.ssa Anna Maria Casale
I DIRITTI DEI FIGLI
Disamina dei diritti in chiave psicologica dei figli all’interno del nucleo familiare, all’interno di
situazioni di conflittualità tra i genitori. Chiamata spesso a orientare le decisioni dei giudici nelle
separazioni conflittuali, la psicologia giuridica interviene in caso di controversie sulla custodia
dei figli, di contrasti intensi, di rischi psicopatologici per i minori.
L’obiettivo è quello di una proficua collaborazione tra psicologia e diritto necessaria per una
famiglia che cambia.
Avv. Barbara Ferrari
Dott.ssa Anna Maria Casale