Natura e presupposti della responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata

1. Le società a responsabilità limitata: brevi cenni.
Prima di analizzare partitamente i profili di responsabilità dell'amministratore all'interno di una società a responsabilità limitata, appare doveroso inquadrare, seppur a grandi linee, tale schema societario, in guisa tale da poter contare su un quadro più chiaro e preciso delle norme e degli assetti - anche economici - all'interno dei quali si svolge tale attività.
Nell'odierno quadro economico-finanziario del nostro Paese, lo schema societario al quale maggiormente ci si affida per avviare un'attività sembra essere proprio quello della “società a responsabilità limitata”. Ed invero, se in passato si optava per il modello della società di capitali quale schema privilegiato per la pianificazione di attività di notevoli dimensioni, oggi sembra darsi luogo ad un rilevante cambio di rotta visto che la società a responsabilità limitata (S.r.l.) viene adottata non più – e non soltanto – per l'organizzazione e la pianificazione di realtà economiche considerate più piccole. Ciò, probabilmente, lo si deve a quella maggiore duttilità organizzativa che uno schema societario di tal fatta riesce ad esprimere e che la rende, perciò, più appetibile da un punto di vista di scelte economiche e finanziarie che è necessario intraprendere in tali ambiti.
Per meglio comprendere tale profilo, è doveroso porre nel giusto risalto il carattere della c.d. “autonomia patrimoniale perfetta” della società a responsabilità limitata, coadiuvata dall'ulteriore – e non meno pregnante – requisito in forza del quale i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.
Disciplinata dagli art. 2462 e seguenti del codice civile, la società a responsabilità limitata è, dunque, una società di capitali le cui partecipazioni sono rappresentate da quote non da azioni.
Ai sensi della ridetta disposizione normativa “Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
In altri termini, l'anzidetto modello societario è tale nella misura in cui i soci rispondano nei limiti di quanto effettivamente dagli stessi conferito, mentre per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Sulla scorta di tale assunto, e come in parte già chiarito sopra, appare evidente come il requisito caratterizzante le società a responsabilità limitata sia rinvenibile proprio nel principio della c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”.
Ovviamente vi sono specifiche e peculiari ipotesi in cui i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio, come quelle previste dall'art. 2476 c.c., comma 7[1], o dall'art. 2462, comma 2, sopra riportato.
Quanto alla sua costituzione, è dalla lettura dell'art. 2463 c.c. che si evince come una S.r.l. può essere di fatto costituita per contratto ovvero per atto costitutivo; quest'ultimo, sulla base di quanto prescritto dalla norma, dovrà necessariamente contenere tutta una serie di elementi quali:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
L'atto costitutivo, così redatto, dovrà essere iscritto presso il registro delle imprese in guisa tale da legittimare, e quindi, consacrare definitivamente, l'esistenza stessa della società all'interno degli assetti che involgono il nostro sistema normativo ed economico.
Quanto al capitale, la norma di cui all'art. 2463 c.c. stabilisce che il suo ammontare “può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione”.
Nelle S.r.l. con capitale pari o superiore a Euro 10.000 euro, viceversa, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l’intero ammontare di quelli in natura.
Fatto salvo quanto si è appena detto, i conferimenti - in maniera non dissimile da come avviene per le società di capitali – possono assumere la doppia veste di conferimenti in natura ovvero in denaro.
Un elemento che, invece, contraddistingue in maniera peculiare la società a responsabilità limitata rispetto a quella di capitali attiene alla possibilità di poter effettuare i c.d. conferimenti d'opera, così come disciplinati dall'art. 2464, comma 6 “Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società”.
Non si può non concludere questa brevissima disamina con un cenno alla c.d. “società a responsabilità limitata semplificata” introdotta, all'interno del codice civile, all'art. 2463 – bis[2].
Si tratta di un modello che ricalca quello della società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo, però, dovrà seguire lo “schema ministeriale” di cui al Decreto (per l'appunto Ministeriale) numero 138 del 2012 (“L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”, art. 2463-bis, comma 2).
Questo tipo di società, quindi, incontra diversi limiti e peculiarità, proprio poiché le clausole del modello standard non sono modificabili.
Non solo.
La S.r.l.s. può essere costituita soltanto tra persone fisiche e il suo capitale sociale, inferiore ai 10.000,00 €, deve essere interamente versato.
2. la funzione dell'Amministratore e i Modelli di amministrazione.
Quella dell'Amministratore è una figura di cruciale rilievo in ogni compagine sociale, in guisa tale che appare necessario, oltre che utile ai fini della trattazione del tema in esame, tracciarne le caratteristiche essenziali, sia da un punto di vista generale, sia sotto il profilo della ulteriore specificità e peculiarità che tale soggetto riveste all'interno di uno schema societario quale può essere quello delle società a responsabilità limitata.
Prima facie, appare opportuno inquadrare la figura dell'amministratore all'interno del nostro apparato normativo, che ne delinea la funzione sociale: si tratta, a ben vedere, di quel soggetto in grado di incarnare, all'interno di una società, specifiche funzioni di dirigenza e di organizzazione, la cui pianificazione ed attuazione sono imputabili allo stesso sub specie di “responsabilità” per le scelte economico-finanziarie in concreto intraprese.
L'art. 2475 c.c.[3] disciplina specificamente tale figura nelle S.r.l., stabilendo, al primo comma, che “l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”.
Ciò vuol dire che l'Amministratore “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Si tratta, dunque, di una figura cardine di tale assetto sociale poiché esercita per la società quelle prerogative che, nelle imprese individuali, spettano all'imprenditore.
Proseguendo con l'analisi della norma, la stessa prevede, in prima battuta, che l'amministrazione della società sia affidata a uno o più soci, che non incorrano in una delle cause di ineleggibilità stabilite dall'art. 2382 c.c.[4], nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 c.c.: l'atto costitutivo, purtuttavia, può prevedere che l'Amministrazione venga affidata anche ad un soggetto terzo, che non ricopra per ciò la carica di socio.
I modelli organizzativi previsti dalla norma in esame sono molteplici.: in primo luogo si può avere l'amministratore unico nel caso in cui il ruolo amministrativo sia rivestito da un solo soggetto.
Allorquando, viceversa, vi siano più soggetti, l'amministrazione viene affidata ad un Consiglio di amministrazione, un organo Collegiale che si muove secondo lo schema previsto dall'art. 2381 c.c., in quanto compatibile.
L'atto costitutivo, inoltre, può prevedere che l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente tra loro, con applicazione, rispettivamente, delle regole contenute negli articoli 2257 e 2258 c.c.: nella prassi, le Società preferiscono affidare determinate operazione in modalità congiunta a tutti gli amministratori e, per alcune operazioni, prevedere l'amministrazione disgiunta. E' importante però sapere che in alcune materie, come bilancio, aumento di capitale e via dicendo, le decisioni amministrative devono essere adottate collegialmente, anche allorquando si opti per l'amministrazione disgiuntiva (cfr. combinato disposto artt. 2475, ult. co., e 2381 c.c.).
3. L'amministrazione di una S.r.l.: diritti, poteri e doveri dell'Amministratore.
L'amministratore di una S.r.l. è quel soggetto che esercita poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza della società da questi guidata.
Si tratta di una figura di spicco che, come già sopra anticipato e per come sancito dall'art. 2475, comma 1 c.c. - e se non diversamente previsto dall'atto costitutivo - riveste la posizione di socio chiamato a guidare e ad amministrare la società. Ma ben può accadere, e sovente accade, che l'amministratore non faccia parte della compagine societaria nella peculiare veste di “socio”, ma sia, per così dire, “esterno” alla stessa e purtuttavia possa essere chiamato a rivestire tale incarico.
Vale la pena, a questo punto, soffermarsi sulla lettura del disposto normativo di cui all'art. 2260 c.c., a mente del quale “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”.
La stessa Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 3240/2010) ha avuto il pregio di chiarire come “non può farsi rientrare nell’incarico di amministratore solo il compimento di atti giuridici, poiché all’amministratore è affidata la gestione della società e dunque una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei vari fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale. La norma poc'anzi citata non fa altro che individuare, in linea pressoché generale, quale sia la fonte dei poteri e dei doveri che incombono sull'amministratore, oltreché a chiarire la natura stessa della responsabilità che lo stesso riveste e che, come sappiamo, assume pacificamente il carattere della c.d. solidarietà.
Ma procediamo con ordine.
La gestione della società, da parte dell'amministratore, importa che lo stesso possa, da un lato, vantare specifici e determinati diritti, dall'altro assolvere a tutta una serie di doveri: tali requisiti varranno a distinguere tale figura da quella degli altri soci facenti parte della compagine societaria interessata.
Volendo specificare l'ambito dei c.d. diritti spettanti all'amministratore, anche in forza del rinvio operato dall'art. 2475 c.c. alle norme dettate in materia di contratto di mandato (laddove compatibili), possiamo certamente sostenere, senza alcun dubbio, che spetti all'amministratore un compenso per l'attività di direzione, di gestione e di rappresentanza espletata. E ciò, si badi, sia nel caso in cui la nomina sia contenuta all'interno dell'atto costitutivo, sia nel diverso caso in cui la stessa rinvenga il suo fondamento in atto separato.
Sul punto, appare interessante segnalare una pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 03/10/2018 n° 24139) che proprio in materia di rinvio delle norme dettate per l'amministratore di società a quelle che il codice detta in materia di mandato e, quindi, all'elemento dell'onerosità che dovrebbe giocoforza contraddistinguere l'attività dallo stesso svolta, ha elaborato il seguente insegnamento “è opportuno rilevare che, secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr., la norma dell’art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell’agire gestorio e senz’altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell’art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni).
Non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cass., 21 giugno 2017, n. 15382, «con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli». Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione.
- Ciò non toglie, naturalmente, che – una volta instaurato il rapporto – l’amministratore possa pure rinunciare al compenso spettantegli (sul carattere disponibile del diritto al compenso dell’amministratore v., da ultimo, la pronuncia di Cass., 22 giugno 2018, n. 16530)”.
In altre e più semplici parole, la presunzione di onerosità che è insita nel contratto di mandato cui la disciplina in esame rinvia, importa di per sé l'insorgenza del diritto, da parte dell'amministratore, al compenso per l'attività prestata: tale diritto esula, evidentemente, dall'eventualità che vi sia stata o meno una pattuizione in tal senso e dunque, anche dal dato relativo alla sussistenza, o meno, di una richiesta espressa da parte dello stesso amministratore. Ecco perché una inerzia alla richiesta di compenso da parte dell'amministratore non potrà assumere i connotati di una rinuncia ma semmai rilevare ai fini del decorso degli ordinari termini di prescrizione.
Nel tentativo, poi, di voler definire ulteriormente la misura del compenso spettante all'amministratore, si rimanda all'art. 2389 c.c. che sul punto chiarisce quanto segue “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.
Gli amministratori possono, quindi, essere remunerati sia con un compenso mensile che con la distribuzione degli utili. Non sono esclusi eventuali rimborsi spese sostenute dall'amministratore per conto della società (trasferte, costi auto, telefono, attrezzature necessarie, vitto e alloggio e via dicendo) che sono esenti da oneri fiscali e previdenziali, quindi piuttosto convenienti.
Quanto al novero dei doveri che incombono sulla figura dell'amministratore, è chiaro come l'insieme delle regole comportamentali che dovranno guidare il suo operato ruotano tutte intorno al criterio della diligenza di cui all'art. 1176[5]. Una diligenza diversa rispetto a quella media e normale del “buon padre di famiglia” che si avrà cura di meglio chiarire ed analizzare di qui a breve.
Nell'esaminare partitamente il novero dei poteri che l'amministratore di una S.rl. è chiamato ad esercitare non possiamo non citare la norma di cui all'art. 2386 – bis c.c. che, sul punto, chiarisce “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci”.
Dalla lettura della ridetta norma possiamo, prima facie, notare il rinvio all'art. 2086 c.c (“Gestione dell'impresa”): l'amministratore, dunque, al pari dell'imprenditore, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa essendo; la norma, invero, recita testualmente “L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”.
Più nel dettaglio, l'assetto gestorio facente capo ai doveri ed ai compiti dell'amministratore si traduce nell'espletamento di diverse funzioni che attengono, ad esempio, alla predisposizione del bilancio di esercizio, alla vigilanza sulla regolare tenuta dei libri (art. 2478 c.c., comma 1 c.c.) e delle scritture contabili, all'effettuazione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge presso il registro delle imprese, alla convocazione dell’assemblea nei casi previsti dalla legge, all’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società (art.2485 c.c.) e via discorrendo.
L'amministratore, inoltre, dovrà valutare se adottare i cc. dd. Compliance program: modelli di programmazione e gestione dell'impresa, utili per salvaguardarne il funzionamento e prevenire eventuali responsabilità.
Ma in maniera ancora più incisiva, ciò che contraddistingue la figura dell'amministratore è sicuramente il potere di rappresentanza della società nei confronti dei soggetti terzi (art. 2745-bis, comma 1 “Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società”).
Diversamente da quanto previsto per le società di capitali – laddove è l'atto costitutivo a dover indicare a quali amministratori è affidata la rappresentanza della società – nel caso di una S.r.l. ogni amministratore è di diritto investito del ruolo di rappresentante, salva una diversa previsione contenuta all'interno dell'atto costituivo.
4. La diligenza c.d qualificata o professionale richiesta all'amministratore.
Come poc'anzi anticipato, gli amministratori di una società a responsabilità limitata devono comportarsi diligentemente.
Abbiamo accennato ai poteri di gestione, di direzione e di amministrazione della società da parte dell'amministratore, nonché al più generale dovere di rappresentanza, tutti aspetti che connotano peculiarmente la funzione da questi esercitata (tanto più grande ed articolata sarà la compagine societaria guidata, tanto più articolati e specifici saranno i poteri e i doveri suscettibili di essere ricondotti all'alveo delle funzioni di amministratore latu sensu inteso).
In tale ambito, ciò che desta maggiore interesse e che suscita, inevitabilmente, un dibattito piuttosto articolato circa la natura e il livello di diligenza richiesto, attiene proprio al grado di professionalità che contraddistingue il ruolo, i poteri, i compiti e quindi la funzione gestoria in concreto posta in essere dall'amministratore.
È chiaro, del resto, come la diligenza in tal caso richiesta e prescritta dalla legge non sia, né potrebbe esserlo, quella ordinaria di cui all'art. 1176 c.c., vale a dire la diligenza del buon padre di famiglia. È fin troppo evidente come la specificità, la peculiarità e finanche il livello di conoscenze e di competenze che connotano la condotta degli amministratori siano tali da invocare, quale criterio di attribuzione di eventuali forme di responsabilità, una diligenza maggiormente atteggiata, ovverosia qualificata, quale può essere quella avente il carattere della c.d. professionalità.
Ed invero, non è revocabile in dubbio come l'attività del professionista in generale sia contraddistinta proprio dall'impiego di competenze tecniche e conoscenze acquisite nel corso del tempo grazie agli studi e all’esperienza professionale maturata. Ciò significa che il livello di competenze che il professionista, o nel nostro caso l'amministratore, può in concreto vantare, varranno a conferirgli quel grado di professionalità in grado di guidare in maniera più settoriale e specializzata la stessa attività di volta in volta posta in essere.
Non siamo di fronte “al buon padre di famiglia”, il cui ruolo assolve alla diligenza c.d. media, normale e che da sempre rievoca l'immagine rassicurante di persona seria, scrupolosa, preparata e coscienziosa; si tratta, piuttosto, di uno standard di diligenza che dovrà necessariamente innalzarsi nel caso di funzioni e di compiti che richiedano un maggior livello di competenze e di specializzazione.
È ciò che accade per le funzioni gestorie dell'amministratore in quanto viene richiesto un ulteriore requisito che consiste nella c.d. perizia, ossia nell’impiego delle conoscenze possedute dall’esperto debitamente qualificato che si è assunto l’incarico. In questo caso, il modello di riferimento non sarà quello del “buon padre di famiglia” bensì quello del “buon professionista”al quale sia richiesto lo svolgimento del medesimo incarico, ovverosia delle medesime funzioni.
Le specifiche competenze personali dell'amministratore, nei limiti in cui possedute e rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico, costituiscono ormai un parametro di valutazione della diligenza con cui lo stesso è chiamato ad agire.
5. L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Sulla base di quanto sin qui delineato, è possibile tracciare un quadro sistematico delle norme e dei principi dettati in materia di responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata.
Ed invero, come del resto sancito dal primo comma dell'art. 2476 c.c. “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”.
Qualora, dunque, l'amministratore abbia di fatto posto in essere scelte gestorie pregiudizievoli per la società, la legge predispone lo strumento della c.d. azione di responsabilità (strumento giuridico a disposizione del socio) per mezzo della quale potranno essere contestati quei comportamenti che abbiano causato danni alla società stessa.
La ratio di tale disposizione normativa è ravvisabile nel principio in forza del quale è di preminente rilievo tutelare – e quindi preservare – la società da un danno ad essa cagionato in occasione della mala gestio degli amministratori laddove quest'ultimi abbiano violato i doveri e le prerogative attinenti alla carica da loro rivestita.
Entrando nel vivo della eventuale contestazione che sarà necessario muovere nei confronti dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, è sancito che ciascun socio, indipendentemente dall’entità della propria quota di partecipazione e senza necessità di previa deliberazione assembleare, può essere autorizzato a promuovere l’azione sociale contro gli amministratori che, nella gestione della società ed in violazione ai loro doveri, abbiano se del caso cagionato un danno al patrimonio sociale.
Si tratta di un'azione di responsabilità in concreto esercitabile da parte di ciascun socio, trattandosi di strumento che assume rilievo siccome volto tutelare non già e non soltanto la singola posizione del socio in questione, bensì l'intera compagine societaria eventualmente colpita dalla mala gestio.
Come specificamente prescritto dal comma 6 dell'art. 2476 c.c, così come introdotto dal D.lgs n. 14 del 2019 (meglio conosciuto come “Codice dell'Impresa”) “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
Come già si è avuto modo di chiarire, agli amministratori di società a responsabilità limitata viene richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata in funzione dell’incarico e delle proprie specifiche competenze ( art. 2392 c.c.). In buona sostanza, la responsabilità commisurata alla natura dell’incarico ed alle proprie specifiche competenze, rappresenta uno standard minimo di responsabilità richiesto in guisa che tutti gli amministratori abbiamo un livello minimo di tutela per non incorrere in responsabilità.
Nel caso in cui questo standard venga violato, l'amministratore potrà essere ritenuto responsabile del danno eventualmente prodottosi nella sfera giuridica ed economica della società, con conseguente obbligo di risarcirla.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22911 dell'11 novembre 2021, ha correttamente inquadrato tale forma responsabilità all'interno della cornice c.d. contrattuale, attesa la sussistenza, da parte dell'amministratore che abbia violato gli anzidetti canoni comportamentali, di un vero e proprio inadempimento, per l'appunto di natura contrattuale, che prende forma e si giustifica proprio alla luce della condotta violativa dei doveri gestori e funzionali che il codice detta a tutela della società. Del resto, il rapporto di amministrazione tra società ed amministratore rientra nel classico schema del contratto di mandato.
Ciò detto, possiamo certamente affermare che nel caso di violazioni ai doveri imposti l’amministratore è soggetto a tre forme di responsabilità, ovverosia verso la società, verso i creditori e verso i soci o terzi e può essere chiamato a dover rispondere sia sul piano della responsabilità civile che su quello della responsabilità penale, stante la possibilità di essere condannati al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie o addirittura alla reclusione, nei casi più gravi.
Ed invero, il comportamento poco diligente degli amministratori rileva sotto tale profilo qualora la loro condotta dia luogo ad ipotesi di reati commessi nella gestione delle società, perciò solo disciplinati dal codice penale, dalle leggi speciali o dal codice civile: si tratta per lo più di reati commessi volontariamente per dolo, ovvero per ottenere un vantaggio personale.
La responsabilità dell'amministratore, lo ribadiamo ancora una volta, assume carattere solidale: ciò equivale a sostenere che nel caso di una condotta violativa dei doveri e delle funzioni allo stesso attribuitegli per legge o per atto costitutivo, saranno chiamati a risponderne anche gli altri amministratori, a meno che gli stessi non siano in grado di dimostrare di essersi in concreto attivati al fine di impedire il cagionarsi di quella specifica condotta illegittima o limitarne in qualche misura gli effetti.
Tale meccanismo, invero, accresce di gran lunga le probabilità, per il danneggiato, di ottenere un maggiore ristoro, visto e considerato che chi agisce in giudizio potrà richiedere l'intero danno a ciascuno degli amministratori.
In tal senso, come del resto sancito dalla più volte citata disposizione di cui all’art. 2476, comma 1, è fatta salva la regola secondo la quale “la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”. Pertanto, un amministratore non risponde solidalmente con gli altri qualora sia esente da colpa ovvero, nel caso in cui, pur essendo a conoscenza dell’atto incriminato, se ne discosti, con ciò esprimendo un chiaro e netto dissenso rispetto a quella specifica determinazione.
Tre sono, dunque, gli elementi che, in ipotesi, devono sussistere per integrare la responsabilità dell'amministratore.
Ebbene, rileva preliminarmente l'inosservanza di un dovere, ovverosia il compimento di un atto ovvero una omissione in violazione di un obbligo prescritto dalla legge o dall'atto costitutivo, il verificarsi di un danno e, in ultimo, la verifica del c.d. nesso di causalità fra il tipo di comportamento in concreto posto in essere dall'amministratore e le conseguenze, se del caso pregiudizievoli, per la società da questi guidata. Ne consegue, giocoforza, che all’amministratore di una S.r.l, non può essere imputato ogni e qualsivoglia evento dannoso patito dalla società, ma soltanto quello in grado di porsi quale conseguenza diretta ed immediata della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore stesso.
La responsabilità degli amministratori, inoltre, non si estende alle ipotesi in cui il risultato negativo della gestione sia addebitabile all'andamento complessivo del mercato od anche a scelte ed iniziative degli amministratori altamente speculative o erronee nel merito, purché assunte previa idonea e consapevole valutazione delle condizioni di rischio.
Ciò significa che sono tendenzialmente insindacabili le scelte in concreto intraprese e che attengano all'attività economico-finanziaria peculiarmente intesa: si tratta, più nello specifico, del c.d. business judgement rule, vale a dire di quella regola il cui ossequio impone che in sede di accertamento della responsabilità degli amministratori il giudice non possa sindacare il merito, o per meglio dire, la convenienza, l'opportunità, la profittabilità e la remuneratività delle scelte gestorie, ma debba limitarsi unicamente a verificare la corretta procedimentalizzazione del processo decisionale seguito dagli amministratori.
In sostanza, l’amministratore di una società non può esser chiamato a rispondere per aver preso decisioni imprenditoriali, anche nel caso in cui queste si siano poi rivelate inopportune dal punto di vista economico, poiché non possono costituire fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad una vera e propria insindacabilità delle scelte gestorie in concreto poste in essere dall'amministratore che valgono proprio a conferire alla figura in esame un contegno di tal fatta: tutto ciò, si badi, a patto che il comportamento in concreto assunto o la scelta economico e finanziaria intrapresa siano in ogni caso frutto di scelte ragionate, di un agire pressoché informato, in ossequio alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie all'uopo previste.
Da ciò si evince come tale insindacabilità non operi quale criterio assoluta ed illimitato, ma rinvenga la sua legittimazione proprio in quella valutazione di ragionevolezza delle scelte gestorie intraprese e portate avanti, che dovranno essere compiute secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso.
In tale senso, l’art. 2381, comma 6°, c.c., norma a dire il vero dettata per le S.p.a. e che si ritiene possa essere analogicamente estesa anche alla disciplina delle S.r.l., stabilisce che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Ciò equivale a sostenere che all’amministratore di una società a responsabilità limitata non è fatto divieto di porre in essere operazioni rischiose, a condizione che vi sia consapevolezza del rischio accompagnato, altresì, da un ragionevole controllo dello stesso.
Ciò significa che l’amministratore deve identificare ex ante - ovverosia prima del compimento delle operazioni – le possibili ed eventuali conseguenze negative delle decisioni imprenditoriali ed identificare possibili alternative meno rischiose: effettuata la scelta, l’amministratore deve poi porre in essere tutti quegli accorgimenti potenzialmente ed astrattamente idonei a ridurre il rischio.
Emerge, evidentemente, un generale dovere di organizzazione ed amministrazione, tendenzialmente discrezionale, purché vocato ai criteri della ragionevolezza e dell'informazione, corretta e trasparente, in grado di scongiurare, se correttamente seguiti, il rischio di una quasi certa imputazione per responsabilità dell'amministratore che non abbia organizzato al meglio l'attività economico-finanziaria della società da questi guidata.
6. Il D.lgs n. 231/2001. Responsabilità degli Enti e ruolo dell'Amministratore. Brevi cenni.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n.300, ha introdotto, all'interno del nostro ordinamento, la c.d responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente medesimo, segnando una vera e propria svolta, per molti di portata quasi storica, poiché attraverso tale disciplina è stato di fatto superato il tradizionale principio del “societas delinquere non potest”, sino ad allora imperante oltre che assolutamente incontestato.
Le intenzioni del Legislatore sono state ben chiarite proprio nella Relazione Ministeriale che, in tal senso, ha posto nel giusto risalto lo scopo ultimo della novella, ovverosia quello di istituire un tertium genus di responsabilità che “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
Il modello di responsabilità coniato dalla normativa anzidetta si focalizza sulla commissione dei c.d. reati presupposto[6] da parte di soggetti che siano incardinati all'interno dell'assetto aziendale, imprenditoriale o societario che dir si voglia e che vengano commessi “nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente”.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 231/2001: “ L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Ed ancora, a mente del successivo art. 6: “1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Il richiamo delle ridette norme ci fornisce un primissimo approccio al meccanismo di responsabilità che è oggi ravvisabile all'interno degli Enti societari: si tratta di una vera e propria tecnica di controllo della criminalità d'impresa che consente al giudice di intervenire non soltanto applicando sanzioni, ma altresì verificando l'adeguatezza della struttura organizzativa considerata, sotto il profilo della capacità dell'ente a sviluppare correttamente momenti di controllo interno, idonei ad eliminare il rischio della commissione di reati per i quali è prevista la relativa responsabilità.
La previsione di un sistema di controllo, di vigilanza e di organizzazione delle scelte imprenditoriali da parte dei vertici di un Ente è racchiusa all'interno dei c.d. Compliance Programs, vale a dire veri e propri modelli di organizzazione e di gestione che, laddove esistenti, oltre che correttamente prefigurati, operano quali criteri atti ad escludere la responsabilità dei soggetti preposti all'esercizio e al controllo delle funzioni gestorie all'interno della società.
La metodologia da adottare prevede un percorso che, partendo dalla ricognizione delle principali normative ad elevato impatto che insistono sull’azienda, e dalla mappatura dei processi e delle attività all’interno delle quali si configurano i rischi di infrazione delle medesime, svolge e ripete periodicamente l’analisi e la gestione dei rischi per la predisposizione, la gestione, l’aggiornamento e il monitoraggio di un insieme di regole coerente con le policy aziendali ed efficace a mitigare i rischi (risk management).
E’ poi necessaria l’attivazione di campagne formative specifiche, vale a dire modulate sulle specifiche caratteristiche di ogni area a rischio, al fine di garantire che le disposizioni contenute nel modello siano conosciute e conoscibili da tutti i soggetti facenti parte della compagine organizzativa dell’Ente.
Tali brevi rimandi alla disciplina di cui al D.lgs 231/2001 ci consente di meglio comprendere quali possano essere gli assetti interni di una società, di un Ente imprenditoriale e, quindi, quali possano essere ruolo e responsabilità dei soggetti che vi operano, come ad esempio gli amministratori. Ciò detto, è chiaro come l’adozione, l’implementazione e l’efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo non costituisce un obbligo per l’Ente ma rappresenta, piuttosto, un onere il cui assolvimento si erge ad indefettibile presupposto idoneo, di per sé, a far si che l'Ente benefici di una possibile esenzione dalla responsabilità ai sensi della normativa illustrata, qualora venga commesso un reato da soggetti (apicali o sottoposti) facenti parte della compagine organizzativa dell’Ente medesimo.
Giova, però, porre nel dovuto rilievo come la mancata adozione di un idoneo modello organizzativo può integrare una violazione dei doveri degli amministratori dell’Ente, nello specifico una violazione dei doveri in tema di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (Art. 2381, commi 3 e 5, c.c.) e del generale dovere di amministrare con diligenza (Art. 2392 c.c.).
Ma vi è di più. L’adozione di un modello organizzativo riveste un’importanza fondamentale con specifico riferimento agli effetti premiali conseguenti all’ottenimento del c.d. “Rating di legalità”[7], introdotto dal Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2021, che costituisce ormai un elemento necessario al fine della permanenza dell’impresa sul mercato.
Trattasi, invero, di un’ attestazione indicativa del rispetto, da parte dell’impresa, di elevati standard di legalità, che viene attribuita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in presenza di requisiti legislativamente previsti.
[1] “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
[2] Con l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, il nostro legislatore ha introdotto il nuovo art. 2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata con l'obbiettivo di favorire l'accesso soprattutto dei giovani all'esercizio dell'attività di impresa.
[3] Arti. 2475 c.c “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383 .Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381”
[4] “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto , l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
[5] “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176, 1710, 2507” art. 2392, comma 1 c.c.
[6] In particolare, trattasi delle seguenti macro – categorie: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24); delitti informatici (Art. 24bis); delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis); delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter); concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 25); falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25bis); delitti contro l’industria o il commercio (Art. 25 bis 1); reati societari (Art. 25ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25 quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1); delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies); abusi di mercato (Art. 25sexies); omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25 septies); ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed auto riciclaggio (Art. 25 octies); reati ambientali (Art. 25 undicies).
[7] Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese) “1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
A cura di
Avv. Elisa Perrella