La responsabilità degli amministratori di società: la quantificazione del danno dopo aver eroso il capitale sociale e da violazione art. 2486, primo comma, c.c.

L’assunzione dell’incarico di amministratore di società comporta la contestuale assunzione di responsabilità nei confronti della società stessa, dei singoli soci e dei terzi.
Limitandoci, in ragione dell’oggetto delle presenti note, agli esponenti di società di capitali, le fonti normative della responsabilità degli amministratori si rinvengono:
- Per le S.p.A.
- nell’art. 2392 c.c., secondo cui «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri»;
- nell’art. 2394 c.c., secondo cui «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale»;
- nell’art. 2395 c.c., secondo cui non è in nessun caso pregiudicato «il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori».
- Per le S.r.l.
- nell'art. 2476 primo comma c.c., secondo cui «Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società»;
- nell’art. 2476 sesto comma c.c., secondo cui «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale»;
- nell’art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui non è in nessun caso pregiudicato «Il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori».
Com’è evidente dalla loro diretta comparazione, le disposizioni rilevanti in materia di S.p.A. e di S.r.l., non presentano differenze contenutistiche, con eccezione della premessa di cui all’art. 2392 c.c., che pone espressamente a carico degli amministratori di S.p.A. un obbligo di diligenza non riprodotto nell’omologa formulazione dell’art. 2476 primo comma c.c.
Tale omissione, tuttavia, non è ritenuta rilevante dalla dottrina prevalente ([1]) e dalla giurisprudenza ([2]), nell’assunto che i parametri di riferimento previsti dall’art. 2392 c.c. (la natura dell’incarico e le specifiche competenze degli amministratori) abbiano natura universale e adattabile a qualsiasi modello societario. D’altra parte, non può dimenticarsi che nell’adempimento delle obbligazioni, l’art. 1176 c.c. impone all’obbligato un generale dovere di diligenza che, in relazione all’esercizio di attività professionali, “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Tra gli obblighi aventi un contenuto specifico predeterminato dalla legge o dallo statuto (ad es.: predisposizione del bilancio di esercizio, convocazione dell’assemblea dei soci) e gli obblighi generali, discendenti dal dovere di amministrare la società con la diligenza richiesta ed evitando situazioni di conflitto di interesse, ormai per jus receptum non rientraquello di ottenere risultati positivi dalla gestione sociale.
Sia nella dottrina che nella giurisprudenza italiane si è infatti da tempo consolidata la c.d. business judgment rule di elaborazione nordamericana, in forza della quale la bontà delle scelte gestorie degli amministratori di società di capitali è sottratta al sindacato giudiziale, in quanto il giudice non potrebbe sostituire la propria valutazione ex post a quella compiuta dagli amministratori al momento dell’adozione delle decisioni, purché queste siano state prese: a) nel rispetto del dovere di lealtà; b) con prudente valutazione di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili e delle possibili alternative; c) in buona fede nell’esecuzione dell’oggetto sociale ([3]).
Il significato e i limiti della business judgment rule trovano applicazione anche alle scelte organizzative degli amministratori: la funzione organizzativa costituisce una delle principali funzioni gestorie e non si presta a definizioni preconfezionate, rispondendo a un obbligo generale che deve essere adempiuto dagli amministratori avuto riguardo alla specificità dell’impresa e del momento storico ([4]).
Tale obbligo è stato codificato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 (c.d. “Codice della Crisi d’Impresa”), con l’introduzione del secondo comma all’art. 2086 c.c., in forza del quale all’imprenditore incombe «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Onde fugare ogni dubbio sulla portata applicativa della norma così introdotta, il Codice della Crisi ha espressamente introdotto nell’art. 2380 bis, primo comma,c.c., la precisazione che «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori». È da ritenersi che la norma trovi applicazione anche alle S.r.l., nonostante non testualmente riproposta negli artt. 2476 ss. c.c., anche in considerazione del fatto che già prima dell’introduzione del Codice della Crisi l’esistenza dell’obbligo e la sua natura transtipica era ampiamente condivisa sulla base dell’art. 2381 c.c., il cui quinto comma impone al consiglio di amministrazione l’obbligo di «valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società» ([5]).
Attiene dunque al generale dovere organizzativo di cui all’art. 2086 c.c. la «rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale», di cui costituisce una specificazione positiva la previsione di cui all’art. 2485 c.c., secondo cui «gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi».
In tale caso, l’art. 2486, primo comma, c.c. ridefinisce l’ambito dei poteri gestori riducendolo «ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio aziendale».
Va sottolineato che la norma non sottrae agli amministratori il potere/dovere di gestione dell’impresa, che permane e resta caratterizzato dai medesimi obblighi, specifici e generali, che afferiscono all’impresa in bonis. Il ridimensionamento attiene all’ampiezza di tale potere/dovere e alle finalità cui lo stesso viene ad essere necessariamente asservito: è preclusa in sostanza l’assunzione di nuovi impegni e obbligazioni, pur se astrattamente proficui, nella misura in cui esorbitino la gestione in chiave conservativa e quindi la preservazione dell’integrità e del valore del patrimonio aziendale, nell’interesse prima di tutto dei creditori sociali e dei terzi ([6]).
Il secondo comma dell’art. 2486 c.c. afferma poi la responsabilità personale e solidale degli amministratori per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi in caso di atti od omissioni compiuti in violazione del comma precedente.
Il tema della quantificazione del danno nell’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori per avere proseguito la gestione sociale in presenza di una causa di scioglimento è da sempre molto discusso, tra impostazioni massimalistiche tendenti, da un lato, a qualificare come danno l’intera entità della differenza tra attivo e passivo della società e, dall’altro lato, criteri più misurati, secondo cui il danno consiste nell’aggravamento della c.d. “perdita netta”, vale a dire nell’erosione del patrimonio netto della società causato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa fuori dall’alveo della mera conservazione.
A tale proposito, nel 2015 è intervenuta la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite con cui la Corte di Cassazione ha statuito che il criterio della differenza tra attivo e passivo (nella specie, fallimentare) può «essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo» ([7]).
Con tale pronuncia la Suprema Corte è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale fra l’orientamento che poneva a carico degli amministratori un’inversione dell’onere della prova, gravandoli della dimostrazione della non imputabilità del danno alla propria condotta ([8]) e quello che invece imponeva un rigoroso accertamento – da provarsi a cura dell’attore – del nesso di causalità materiale tra le condotte gestorie e il danno ([9]).
Benché massimata con riferimento all’ipotesi di responsabilità degli amministratori per mancanza o inadeguatezza delle scritture contabili, la sentenza chiarisce espressamente nella parte motiva la sua portata “universale” precisando, che «La questione […] riguarda l'individuazione del danno risarcibile ed il relativo criterio di liquidazione nelle azioni di responsabilità promosse dai competenti organi di una procedura concorsuale nei confronti di amministratori di società di capitali dichiarate insolventi, ai quali sia imputato di aver tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale».
Posta la distinzione tra la responsabilità degli amministratori a titolo contrattuale (fatta valere con l’azione sociale di responsabilità) e quella a titolo extracontrattuale (nei confronti dei soci singolarmente e dei terzi) e quindi precisato che nell’una e nell’altra si atteggiano diversamente gli oneri a carico dell’attore (di allegazione nel caso della responsabilità contrattuale e di allegazione e prova nel caso della responsabilità extracontrattuale), le Sezioni Unite chiariscono che al fine di poter riferire a una violazione degli amministratori un danno corrispondente all’intero deficit patrimoniale della società occorrerebbe che la violazione sia così generalizzata da essere l’unica causa dell’erosione dell’intero patrimonio sociale e del dissesto.
In particolare, la Corte esclude che il deficit patrimoniale possa considerarsi «di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale» e afferma che se ciò vale per la violazione del generale obbligo di diligenza nella gestione dell’impresa, a maggior ragione deve ritenersi in caso di violazione di doveri specifici «cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati».
E allora, anche invocandosi il principio della c.d. “prossimità della prova”, in forza del quale l’onus probandi relativo a circostanze ricadenti nella sfera d’azione di una sola delle parti ricade sulla parte medesima, assolto da parte dell’attore l’onere di allegazione (e, nell’ipotesi che a far valere la responsabilità a titolo extracontrattuale siano i soci o terzi individualmente danneggiati, la prova) dell’esistenza di un comportamento illegittimo, comunque secondo la Cassazione non può incombere sugli amministratori la prova dell’entità del danno – o in altre parole la prova contraria della non corrispondenza dello stesso all’intero deficit patrimoniale della società – ferma restando la possibilità dell’attore di chiederne la liquidazione in via equitativa.
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza appena ricordata è stato codificato con l’aggiunta, ad opera del Codice della Crisi, del terzo comma all’art. 2486 c.c., secondo cui «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».
La residualità del criterio di liquidazione in misura pari allo sbilancio patrimoniale è dunque oggi espressamente circoscritta: a) alle ipotesi di assoggettamento della società a una procedura concorsuale e b) ai casi di totale mancanza o irregolarità delle scritture contabili o di impossibilità per altre ragioni di determinare i netti patrimoniali.
Ferma restando, quindi, la ripartizione dell’onere della prova come allocata nella sentenza delle Sezioni Unite del 2015 (e di conseguenza dalla uniforme giurisprudenza successiva ([10])), il criterio principale di quantificazione del danno risarcibile a carico degli amministratori per violazione dell’obbligo di gestione conservativa ai sensi dell’art. 2486, secondo comma, c.c. consiste nel calcolo della differenza tra il valore del netto patrimoniale esistente al verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. e quello esistente al momento in cui gli amministratori che non l’hanno tempestivamente rilevata – o, pur avendola rilevata, hanno proseguito nell’attività gestoria con finalità non meramente conservative – sono cessati dalla carica ovvero è stata aperta una procedura concorsuale, al netto dei normali costi di sostenuti e da sostenere nell’ambito dell’attività liquidatoria.
A tal fine, i dati vanno tratti dal confronto tra il bilancio dell’esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento, previamente rettificato in modo da elidere le conseguenze della violazione del dovere di gestione conservativa, e il bilancio (o la situazione patrimoniale) alla data di liquidazione o di apertura della procedura concorsuale, a sua volta rettificato in modo da tenere conto della prospettiva della liquidazione, che sarebbe stata la più verosimile conseguenza della mancata rilevazione della causa di scioglimento ([11]).
Pertanto, è pur sempre possibile che la prosecuzione dell’attività non comporti alcuna responsabilità degli amministratori qualora il confronto dei patrimoni netti dimostri l’assenza di un aggravamento del dissesto, in quanto i costi affrontati dalla società successivamente al verificarsi della causa di scioglimento non sono superiori ai costi che la società avrebbe comunque dovuto affrontare se tempestivamente messa in liquidazione ([12]).
Resta tuttavia, è bene ribadirlo, comunque aperta in caso di procedure concorsuali la possibilità di remissione al giudice della valutazione equitativa del danno la cui quantificazione sia impossibile sulla base del criterio dei netti patrimoniali, valutazione che il giudice potrà condurre sulla base della differenza tra attivo e passivo (comunque depurato del passivo formatosi successivamente all’apertura della procedura concorsuale). In tal caso, tuttavia, è necessario non solo che siano indicate le ragioni per cui l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali degli amministratori, ma anche che sia accertato il nesso di causalità tra l’attività gestoria e il danno e che sussistano oggettive ragioni impeditive dell’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alle condotte contestate ([13]), non potendo il criterio equitativo essere utilizzato per sopperire a carenze probatorie della parte che ha proposto l’azione di responsabilità ([14]).
[1] O. CAGNASSO, Commento ad articolo 2476 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 1880; P. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, 2003, 62; F. GALGANO – R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, Padova, 2006, 873; R. TETI, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum, Gian Franco Campobasso, diretto da Abadessa e Portale, Assemblea e amministrazione, Torino, 2007, 2, 634.
[2] Tra le tante: Cass. Civ. 16/2/2023 n. 4849; Cass. Civ. 24/1/2023 n. 2172; Cass. Civ. 19/1/2023 n. 1678; Cass. Civ. 27/12/2022 n. 37817; T.Roma 8/4/2020; T.Milano 30/1/2018.
[3] C. AMATUCCI, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule, in Giur. Comm., 2016, I, 643 e segg.; F. VASSALLI, Commento all’art. 2392 c.c., in AA.VV., Società di capitali. Commentario, a cura di G.Niccolini e A.Stagno d’Alcontres, Napoli 2004, vol. II, 674; Cass. Civ., 22/6/2020 n. 12108; T. Roma, 16/10/2019 n. 19881; T. Genova, 18/5/2018 n. 1542; Cass. Civ. 22/6/2017 n. 15470.
[4] T. Roma 8/4/2020.
[5] F. PICCIONE, L'applicabilità della Business Judgement Rule alle scelte organizzative degli amministratori, in IlSocietario.it, 22/9/2020 e ivi citazioni di:O. CAGNASSO, Gli assetti adeguati nella S.r.l., in NDS, 2014, 8; P. FERRO-LUZZI, Riflessioni in tema di controllo, in L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (a cura di), Diritto, mercato ed etica: dopo la crisi, Milano, 2010, 314; M. STELLA RICHTER jr, Il comitato controllo e rischi, già comitato per il controllo interno, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2012, 60
[6] T. Napoli 8/3/2021 n. 2166.
[7] Cass. Civ. SS.UU. 6/5/2015 n. 9100.
[8]Cass. Civ. 11/3/2011 n. 6493; Cass. Civ. 11/3/2011 n. 5876; Cass. Civ. 4/4/2011 n. 7606.
[9] Cass. Civ. 8/2/2005 n. 2538; Cass. Civ. 4/7/2012 n. 11155; Cass. Civ. 11/7/2013 n. 17198.
[10]ad es.: Cass. Civ. 5/1/2022, n. 198.
[11] T. Palermo 13/12/2021 n. 4815; T. Bari 19/4/2021.
[12] T. Milano 3/2/2022.
[13] Cass. Civ. 10/2/2022, n. 4347.
[14]T. Palermo 26/3/2021; T. Napoli 8/3/2021 n. 2166.
A cura di
Avv. Domenico Dodaro – Juridicum avvocati associati, Roma