Risponde del reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. il medico odontoiatra cha abbia sottoposto un paziente ad un duplice intervento di implantologia destinato a creare la base di appoggio per protesi dentale mobile determinando un precoce insuccesso, senza informare il paziente dell’elevato rischio di insuccesso e senza gestire correttamente la presenza di un’infezione tra il primo e il secondo intervento (nello specifico l’odontoiatra non aveva rispettato la procedura formale che prevede l’acquisizione del consenso informato scritto da parte del paziente)(Cassazione penale sez. IV, 27/01/2017, n.10271).
Comportamento dell’odontoiatra
Si profila ipotesi di responsabilità professionale dell’odontoiatra quando l’azione o l’omissione del sanitario sia dipesa da un suo comportamento (imperizia, imprudenza, negligenza oppure inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline) e a essa sia conseguito un nocumento al paziente.Affinché si configuri una responsabilità professionale odontoiatrica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono di necessità sussistere, le seguenti condizioni: errore (inescusabile) nel trattamento ortodontico; danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore; nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l’errore nel trattamento ortodontico (Tribunale Bari sez. III, 09/08/2018, n.3563).