La responsabilità professionale medica e della struttura sanitaria

La legge Gelli- Bianco n. 24 del 28.03.17, in linea con il processo avviato con la legge Balduzzi (che risale al 2012 ed è la n.189) - che si consiglia di andare a leggere per capire come si è arrivati alla situazione attuale - si preoccupa di raggiungere un equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso, riformando completamente la responsabilità professionale medica sia in ambito civile che penale. La novella è composta da 18 articoli e ciascuno di questi si focalizza su un singolo aspetto della materia, con l’intento di regolamentarlo, in modo chiaro e sistematico.
L’articolo 1 considera la sicurezza delle cure, come parte fondamentale del diritto alla salute e che va perseguita nell’interesse sia dell’individuo che della collettività; in questo articolo viene inoltre messo in evidenza che la sicurezza delle cure, si realizza anche mediante tutte le attività che sono finalizzate a prevenire e a gestire il rischio, connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
L’articolo 2 invece prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all’Ufficio del Difensore civico, la funzione di garante, per il diritto alla salute e, disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Per cui ciascun soggetto, destinatario di prestazioni sanitarie, può rivolgersi gratuitamente - e anche anonimamente -, direttamente o mediante un proprio delegato, al Difensore civico, per segnalare le disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Una volta acquisiti gli atti relativi alla segnalazione pervenuta (anche digitalmente), dopo che abbia verificato la fondatezza della segnalazione, il Difensore civico, interviene a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale. Viene pure prevista l’istituzione, in ogni Regione, di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, per la raccolta dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, dei dati regionali, sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso, da trasmettere annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, la cui istituzione è regolata dall’articolo 3.
L’articolo 3 difatti prevede l’istituzione dell’”Osservatorio” nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità - presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)- a cui compete acquisire, dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (di cui all’art.2), i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche, per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
L’articolo 4 dispone che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/06. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/06, deve fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni devono invece essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni, dalla presentazione della suddetta richiesta. Le strutture sanitarie pubbliche e private devono, altresì, rendere disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) .
L’articolo 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute (che devono essere aggiornate con cadenza biennale). In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, il Ministro della Salute con decreto stabilisce, innanzitutto, i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale. In secondo luogo, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica. Con decreto, devono essere, altresì, stabilite le procedure di iscrizione all’elenco, nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborate dai soggetti indicati al comma 1 (art.5) vengono pubblicate sul sito internet dell’Istituto superiore di Sanità Pubblica.
L’articolo 6, dispone che dopo l’articolo 590 quinquies c.p. sia inserito l’articolo 590 sexies cioè un reato apposito riguardante la Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, di cui si parlerà più approfonditamente in un’altra lezione “
L’articolo 7 fissa taluni principi per l’individuazione della responsabilità civile della struttura e del professionista sanitario. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Questa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricercaclinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2), risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c, - salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge (e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida) e dell'articolo 590-sexies c.p. ( responsabilità per morte o per lesioni personali), introdotto dall'articolo 6 della presente legge. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle - il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - di cui agli articoli 138 (danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (C.d.A.P.), di cui al D. lgs n. 209 del 7 settembre 2005, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo. Le disposizioni dell’articolo 7 costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. Ciò sta a significare che le disposizioni sulla responsabilità civile per danno sanitario sono inderogabili , anche qualora il contratto tra le parti preveda diversamente.
L’articolo 8 pone invece in capo a chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile competente, una controversia di risarcimento del danno, derivante da responsabilità sanitaria, l’obbligo preliminare di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c. (ATP: Accertamento Tecnico Preventivo). La presentazione di detto ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In alternativa è possibile esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di ATP (art. 696-bis c.p.c) non e' stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinanzi a sé, dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva, ovvero di completamento del procedimento. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda, entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis c.p.c. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti ( si applicano gli articoli 702-bis e seg.ti c.p.c.). La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 (L.24/17) è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento, nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.È evidente quale sia il fine del meccanismo previsto dall’art.8, che è quello di ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria, mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare, da chi vuole promuovere un’azione giudiziale per l’ottenimento del risarcimento.
L’articolo 9, prevede che la struttura sanitaria, possa presentare un’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, nei confronti del professionista, quando la struttura abbia provveduto al risarcimento e sia stata verificata la sussistenza del dolo o della colpa grave del medesimo. L’azione deve essere promossa entro un anno dall’avvenuto pagamento. Occorre osservare che se il medico non è stato parte del giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la Compagnia assicuratrice, la sentenza non farà stato nel giudizio di rivalsa contro il medico. I commi dal 2 al 4 nonché il comma 6 dell’articolo 9 regolamentano l’azione di rivalsa, mentre il comma 5 è focalizzato sull’azione di responsabilità amministrativa. E’ bene precisare che in nessun caso, la transazione è opponibile, all’esercente la professione sanitaria, nel giudizio di rivalsa (comma 4). In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, , l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero, presso la Corte dei Conti. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'art. 1916, c.c. primo comma, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale, conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
Per i tre anni successivi, al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione, da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori. Il comma 6 regolamenta invece l’azione di rivalsa, prevedendo che in caso di accoglimento della domanda, proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione, titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., primo comma, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2(Si tratta dei casi dove il danneggiato agisce direttamente contro il professionista).
L’articolo 10, intitolato “Obbligo di assicurazione”,impone a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private la copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità (contrattuale) civile verso terzi, e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private. L’obbligo assicurativo, si estende anche per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi, degli esercenti le professioni sanitarie (Si tratta dei casi dove il danneggiato agisce direttamente contro il professionista). Le disposizioni di cui al periodo precedente, non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
Il comma 2, prevede invece l’obbligo di assicurazione direttamente a carico del professionista sanitario, che svolge attività fuori dalle strutture indicate nel comma 1, oppure che presta attività dentro la struttura, ma in regime libero-professionale ovvero quando si avvale della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’art.7 comma 3. Il professionista deve essere assicurato con una idonea polizza per colpa grave, quando opera in strutture private ed è esposto ad un’azione amministrativa da parte della Corte dei conti, per danno erariale o di rivalsa in sede civile (comma 3).
Le strutture sanitarie (comma 1) hanno, inoltre, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, le informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa di cui si avvalgono per la responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
L’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) è tenuto a controllare e a vigilare sulle Compagnie assicuratrici, che intendono contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute, definisce invece i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’Ivass. Le polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie, devono avere altresì dei requisiti minimi e, devono, prevedere l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Deve essere regolamentato il trasferimento del rischio, nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, e deve essere previsto nel bilancio delle strutture sanitarie, un fondo rischi e un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati (comma 6).
L’articolo 11, indica i limiti di operatività della polizza assicurativa. La garanzia assicurativa deve, difatti, prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione, durante la vigenza temporale della polizza. In caso poi di cessazione definitiva dell’attività professionale, per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, entro i dieci anni successivi, e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività viene estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
L’articolo 12 introduce l’azione diretta del soggetto danneggiato verso l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria e verso il libero professionista. Quindi il danneggiato ha, un ulteriore modalità di azione oltre quelle già precedentemente enunciate. Il soggetto danneggiato (fatte salve le disposizioni dell'articolo 8: ATP e Mediazione), ha, pertanto, diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione, che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e, all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto , diverse da quelle stabilite dal decreto (del Ministero dello sviluppo economico) di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative, per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2. L’impresa di assicurazione avrà il diritto di rivalsa verso l’assicurato, nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario, la struttura medesima. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria, a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria, e il danneggiato, hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura, relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
L’articolo 13 dispone che, le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria, l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, - entro quarantacinque giorni - dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione (entro quarantacinque giorni) comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
L’articolo 14 dispone l’istituzione del Fondo di garanzia presso il Ministero della Salute, per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale, dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile, per i danni causati da responsabilità sanitaria. E’ la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA) a gestire le risorse del Fondo di Garanzia. Il Fondo concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie. La misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile, per i danni causati da responsabilità sanitaria è aggiornata annualmente con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di Garanzia. Con il regolamento vengono definiti: a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a); c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa; d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
L’articolo 15 si focalizza sulla nomina dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, per migliorare e disciplinare la loro nomina. Le modifiche apportate dal presente articolo sono ritenute molto importanti in quanto le perizie dei consulenti nei procedimenti civili e nei procedimenti penali, assumono una enorme valenza. L'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica (nell’ambito civile) o della perizia (nell’ambito penale), ad un medico specializzato in medicina legale, e a uno o più specialisti, nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi non siano in posizione di conflitto di interessi, nello specifico procedimento o in altri connessi e, che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare, nell'ambito del procedimento siano in possesso di adeguate e comprovate competenze, nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Negli albi dei consulenti e in quelli dei periti, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina.
In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina, tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio.
L’articolo 16 prevede che: “ i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari” . Ed inoltre che l’attività di gestione del rischio sanitario, sia coordinata da personale medico con particolari specializzazioni (igiene – epidemiologia – sanità - medicina legale) oppure da personale dipendente, con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
L’articolo 17 prevede una clausola di salvaguardia stabilendo che le disposizioni della legge, sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01.
L’articolo 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Responsabilità della struttura sanitaria
I principi che vanno tenuti in considerazione sono due.
Il primo (oramai pacifico in giurisprudenza) è che (tutte) le strutture sanitarie sono responsabili nei confronti del paziente, per le condotte dolose e colpose dei sanitari di cui si avvalgono ex art.li 1218 e 1228 c.c.
Il secondo principio è che, è diventato irrilevante, il tipo di rapporto che intercorre tra il medico e la struttura, rapporto che può essere anche di collaborazione occasionale, ovverosia è sufficiente che la struttura si sia avvalsa del medico per effettuare la prestazione al paziente
Il secondo comma dell’art. 7 prevede invece che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Dunque viene estesa la responsabilità per le prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria e in regime di convenzione con il S.S.N. e attraverso la telemedicina (nei casi di prestazione intramuraria il SSN riceve dei benefici economici per l’attività del professionista) .
I principi appena enunciati, si sono nel tempo sempre più consolidati e basta scorrere la giurisprudenza per rendersene conto (v. Cass. civ. n. 2060 del 29.01.18 e Cass. penale n. 1 del 03.01.22).
Responsabilità professionale del medico
La legge Gelli-Bianco (n.24/17), ha letteralmente rivoluzionato il quadro interpretativo, che inseriva nell’area contrattuale le ipotesi di colpa medica, ritenendo espressamente extracontrattuale[1] la responsabilità del medico. Viene così abbandonata la teoria del “contatto sociale” del medico operante in ambito dell’ente sanitario, facendo posto alla tesi per cui il medico operante nella struttura ospedaliera, debba rispondere solo in via aquiliana, pertanto, se non vi è assunzione dell’obbligazione contrattuale col paziente, il medico risponde della sua condotta inadempiente, solo in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Del resto l’art. 7, comma 3, sul punto è chiarissimo: “l’esercente la professione sanitaria che operi all’interno di strutture sanitarie private o pubbliche risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c”. Lo stesso principio si applica anche quando il medico agisce: “in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina (art. 7 commi 3 e 2)”.
Onere della prova
Questo cambio di prospettiva ha dei riflessi importanti sull’onere della prova nei diversi casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Nel primo caso, il paziente deve provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale, l’insorgenza o aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare il danno lamentato. Il medico convenuto o la struttura sanitaria, devono invece provare che non c’è stata scarsa diligenza o imperizia, ovverosia che pur essendoci stato un inesatto adempimento, lo stesso non ha avuto alcuna rilevanza (nesso causale), nella produzione del danno. Dunque se al termine del giudizio dovesse risultare incertezza sull’esistenza del nesso causale, tra condotta sanitaria e danno, tale incertezza andrà a discapito del medico. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, la colpa dell’autore dell’illecito, deve essere sempre provata da chi pretende il risarcimento, restando a carico del danneggiato, l’onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito, in tutte le sue componenti, e quindi anche la colpa dell’autore (art. 2043 c. c.). Ne casi di responsabilità extracontrattuale l’onere probatorio ricomprende tutti i componenti che costituiscono l’illecito. Il paziente dovrà, pertanto, documentare e provare sia la condotta sanitaria illecita, sia l’evento dannoso, sia il nesso eziologico, sia l’elemento soggettivo (dolo e colpa).
A cura di
Avv. Daniela Bardoni
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