Responsabilità e risarcimento. Il comportamento dello specialista di fiducia-ginecologo che a fronte di una, per quanto rara, alterazione rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non a uno specialista dell'alterazione stessa, ove lo ritenga necessario perché sia data un'informazione di maggior competenza dopo la propria informazione generale sulle ricadute dell'alterazione cromosomica, ma a soggetto non maggiormente specializzato e neppure legato alla paziente da un pregresso rapporto fiduciario, come il laboratorio di analisi, non integra un idoneo assolvimento dei doveri di informazione e non libera il professionista dalla sua responsabilità per mancata formazione di un consenso informato. (Corte di Cassazione civ. n. 5004 del 28.02.17). Linee guida. Non è sufficiente, per un medico, attenersi alle linee guida ospedaliere per non incorrere in responsabilità colposa, se le stesse non risultano adeguate al caso concreto. Con questa motivazione, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva assolto un ginecologo dall'accusa di aver provocato, con il proprio comportamento omissivo, il decesso di un nascituro (Cass. Pen. n. 37617/2021).