Casi particolari responsabilità medica: Responsabilità del Chirurgo
Il giudice deve verificare il concreto comportamento tenuto dal sanitario e condannare quest’ultimo solo se si è discostato dalle linee guida che vanno comunque specificate. In sostanza il giudice “è tenuto a rendere un’articolata motivazione, dovendo verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali; dovendo, quindi, specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza); spiegando se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico assistenziali e, più in generale, quale sia stato il grado della colpa“. Il giudicante “avrebbe dovuto accertare, all’esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato, dovendo, in caso contrario, disporre una perizia ovvero pervenire a un giudizio di non superamento del ragionevole dubbio“. (Cassazione Penale V sez. n. 34629 del 2021). Va affermata la responsabilità penale del chirurgo che abbia determinato una lesione iatrogena al paziente non osservando le regole basilari di prudenza e diligenza durante l’esecuzione dell’intervento. In particolare, la Suprema Corte, enuncia il principio di diritto secondo cui non può essere applicata la causa di non punibilità di cui all’art. 590 sexies c.p. nel caso in cui il comportamento alternativo non tenuto dal medico fosse esigibile, in considerazione del mancato rispetto di prassi chirurgiche basilari – improntate a prudenza e diligenza – che rendono addirittura superflua l’indagine sulle più sofisticate linee guida In altri termini,nella specie, era pienamente esigibile il comportamento alternativo corretto vertendosi in tema di conoscenze tecniche, ben più basilari rispetto alle c.d. linee guida, che l’imputato -medico chirurgo capo equipe- non poteva ignorare (Corte di Cassazione penale n. 32871 del 2020).
A cura di
Avv. Daniela Bardoni