Casi particolari responsabilità medica: Responsabilità del Medico di Guardia
Responsabilità del medico di guardia: condotta inadempiente
Il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l’evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario.(Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente). (Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, n.19372).
Responsabilità medica: diritto al danno non patrimoniale
È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l’integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell’utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente).(Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14453).
Responsabilità penale della guardia medica. Integra il reato di cui all’art. 328 c.p. la condotta della guardia medica che viola l’obbligo di effettuare la visita domiciliare, limitandosi a indicare di rivolgersi al 118, per valutare di persona la situazione e verificare un possibile diverso immediato trattamento per alleviare il dolore, anche praticando iniezioni, che rientravano nella sua competenza, con farmaco in fiale diverso dalla morfina, pur a fronte di una situazione di emergenza rappresentata dall’utente(Cassazione penale sez. VI, 28/01/2020, n.8377).
A cura di
Avv. Daniela Bardoni