Cenni sulla legge Gelli-Bianco
La responsabilità professionale del medico, riguarda in generale, tutti quei casi, dove una prestazione carente del sanitario, produce conseguenze sfavorevoli sulla salute del paziente.
La legge Gelli-Bianco, in linea con il processo di rinnovamento avviato con la legge Balduzzi ha riformato, completamente, la responsabilità professionale medica, sia dal punto di vista civilistico che penale ed è intitolata: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La Novella nonostante si occupi di una materia cosi vasta è alquanto coincisa ed è composta da soli 18 articoli. E’ una legge che mira a riformare la normativa sulla responsabilità medica, limitando la responsabilità civile e penale del medico e prevedendo regole determinate per l’individuazione dei vari casi di responsabilità medica. Questa legge, si preoccupa, altresì, di difendere il diritto alla salute del paziente, che lo ricordiamo è costituzionalmente garantito, dettando regole sull’assistenza, sulle cure e sull’informazione.
Lo scopo prevalente è, ad ogni buon conto, quello di trovare una soluzione al problema della medicina difensiva, ovvero a quei casi dove i medici, per mettersi al riparo da eventuali future responsabilità con i pazienti, tendono a proporre inizialmente cure alternative, di solito inutili, prima di decidersi ad intervenire chirurgicamente.
In altri termini cerca di garantire la sicurezza delle cure e di recuperare il rapporto di fiducia tra il medico e il paziente, con l’intento di deflazionare il contenzioso legale e di ridurre le ripercussioni economiche ad esso collegate.
La legge, regolamenta tutti gli aspetti del sistema sanitario e, dunque, quelli attinenti ai medici, agli operatori sanitari, alla struttura, alle linee guida, al risk management, alle scelte del consulente tecnico specialistico, alla copertura assicurativa, alla costituzione di un fondo di garanzia.
E dunque arriva a regolamentare l’intera materia che, in passato è stata oggetto, in mancanza di norme specifiche, di vari e contrastanti indirizzi giurisprudenziali.
Le novità principali della legge possono brevemente sintetizzarsi in :
-riconoscimento dell’ importanza delle linee guida e delle buone pratiche codificate per individuare la colpa per imperizia;
- riconoscimento del diritto alla salute e sicurezza delle cure;
- introduzione dell’art. 590 sexies nel codice penalem per regolamentare la responsabilità colposa per morte (art. 589 c.p. - omicidio colposo) o per lesioni personali (art. 590 c.p. - lesioni colpose) per i fatti commessi nell’esercizio della professione sanitaria. Viene invece esclusa la responsabilità per imperizia se risultano osservate le prescrizioni di cui alle linee guida o alle buone pratiche codificate;
- introduzione di norme che disciplinano l’azione di rivalsa della Struttura Sanitaria contro il sanitario;
- introduzione della responsabilità civile dell’operatore sanitario ex art. 2043 c.c.;
- istituzione del tentativo obbligatorio di conciliazione su iniziativa del paziente/danneggiato che intende promuovere in giudizio, un azione di risarcimento per la responsabilità sanitaria;
- obbligo per le strutture sanitarie e gli operatori sanitari di stipulare polizze assicurative;
- previsione di nominare collegi composti da medici legali e medici specializzati, per l’esecuzione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU);
- litisconsorzio necessario dei medici e delle strutture sanitarie, nelle cause di risarcimento promosse dai danneggiati contro le Compagnie di assicurazione;
- istituzione di un Fondo di Garanzia presso il Ministero della Salute, per i danni derivanti da responsabilità sanitaria . Da questa breve panoramica, possiamo trarre alcune importanti considerazioni, e cioè che la novella intende mettere in primo piano la salute del cittadino e, quindi, il suo diritto alle cure e all’assistenza, fino ad arrivare ad affermare il diritto ad un’adeguata informazione e ad una tutela giurisdizionale il più possibile rapida. Significativo al riguardo è l’obbligo della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo - anche ai fini del componimento della controversia - ex art. 696 bis c.p.c. o in alternativa della mediazione.
Avv. Daniela Bardoni