L'obbligo di assicurazione o altre analoghe misure
La riforma Gelli-Bianco, ha introdotto una novità molto importante, stabilendo che le strutture e il personale medico, per svolgere la loro attività devono essere assicurati oppure devono adottare delle analoghe misure.
A prevederlo è appunto l’articolo 10, intitolato “Obbligo di assicurazione”, il quale prescrive, in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, la copertura assicurativa o altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, nonché la copertura assicurativa anche per i danni causati dal personale che esercita l’attività all’interno delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche e private
L’obbligo di assicurazione (o di altre analoghe misure) ricade anche sul professionista sanitario, che esercita la propria attività all’esterno delle strutture sanitarie, o che esercita la propria attività all’interno delle stesse, ma in regime libero-professionale oppure quando si avvale della struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ( si legga l’art.7 comma 3).
Le strutture sanitarie oltre all’obbligo di assicurarsi o di adottare altre idonee misure, hanno anche l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, le informazioni sulla copertura assicurativa (contratti, clausole assicurative ect.), a cui fanno ricorso per la responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera, o sulle altre analoghe misure adottate dalla struttura.
Le Compagnie assicuratrici, disponibili a contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, vengono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) e la competenza a definire i criteri e le modalità di svolgimento di dette funzioni, spetta al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute.
Questo tipo di polizze assicurative sono vincolate a dei requisiti minimi Ad esempio devono ricoprire anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, a condizione che siano stati denunciati all’impresa di assicurazione, nel corso di vigenza temporale della polizza. In caso poi di cessazione definitiva dell’attività professionale, per qualsiasi causa, la polizza deve ricoprire le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, entro i dieci anni successivi, ma riferite a fatti generativi della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza (art.11). Un problema denunciato dagli operatori del diritto riguarda il fatto che molte strutture avvalendosi della possibilità, prevista dalla legge, di adottare ‘altre analoghe misure’, non sono assicurate e ciò causa grandissime difficoltà ai danneggiati che non riescono per tale motivo ad ottenere i risarcimenti a loro dovuti.
Avv. Daniela Bardoni