L'importanza dell'analisi di bilancio nella revisione legale
l ruolo del revisore legale si è evoluto nel corso degli anni e si è radicalmente innovato. Le diverse ispezioni e i relativi controlli sulle voci di bilancio, in un incarico di revisione legale, prevedono, obbligatoriamente, verifiche periodiche, infrannuali, programmate e documentate.
Rispetto al passato il revisore non deve più recarsi in azienda a consuntivo, ma ad oggi deve avere un approccio diverso nei confronti della stessa, invero, per individuare il periodo esatto dell’emersione della crisi, sono necessarie verifiche periodiche (almeno ogni sei mesi).
Gli indici di affidabilità sono dei validi strumenti a disposizione del revisore per la valutazione della continuità aziendale. Il presente documento analizza i principali indicatori e il loro significato.
In particolare, l’oggetto del controllo del revisore dovrà considerare elementi quantitativi e qualitativi.
Elementi qualitativi
- È necessario verificare il numero, l’età e la durata della carica dei soggetti che governano l’impresa.
- È importante verificare le eventuali modifiche apportate ai profili di amministrazione e controllo.
- Appartenenza a un gruppo.
Elementi quantitativi
- Variazioni del fatturato.
- Se il fatturato cala è necessario verificare l’andamento del M.O.L. (Margine Operativo Lordo) del R.O.S. e del R.O.I.
- Nell’ipotesi in cui il fatturato aumenta il rischio principale è che lo sviluppo eccessivamente rapido si traduca in uno squilibrio nel rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri, producendo un peggioramento della struttura e della composizione finanziaria.
Altri elementi che saranno utili al revisore saranno:
- le variazioni degli investimenti
- le variazioni dell’attivo circolante
- la valutazione delle fonti finanziarie
- il rendimento dell’azienda
- il cash flow
Variazione investimenti
Una crescita delle immobilizzazioni inferiore alla crescita del fatturato è un fatto positivo in quanto si stanno realizzando economie di scala.
Una crescita delle immobilizzazioni superiore alla crescita del fatturato è un segno di difficoltà nell’utilizzo economico degli impianti. Gli impianti non sono ottimamente utilizzati.
Variazioni dell’attivo circolante
Una variazione negativa dell’attivo circolante, rispetto al fatturato, può considerarsi positiva. In tal caso l’incremento della produzione migliora sia la gestione commerciale sia la gestione di magazzino.
Valutazione delle fonti finanziarie
Deve essere verificata la correlazione tra fonti a medio/lungo termine e fabbisogni durevoli. La somma dei mezzi propri e dei finanziamenti a medio/lungo termine deve coprire le immobilizzazioni nette.
Nelle composizioni delle fonti sarebbe auspicabile che un peso significativo fosse ricoperto dal solo capitale proprio al fine di evitare una gestione onerosa delle fonti di finanziamento.
Nel caso in cui le fonti a lungo termine non coprano gli investimenti fissi questi sono finanziati con debiti a breve termine. Questa situazione di disequilibrio patrimoniale potrebbe condurre a uno stato di insolvenza.
Rendimento dell’azienda
In questo caso un indicatore fondamentale è rappresentato dal R.O.I.. Il R.O.I. rappresenta la relazione tra il reddito operativo e il totale dei mezzi investiti nella gestione operativa. Nel caso di nuovi investimenti deve essere rapportato all’onerosità media dei debiti assunti dall’impresa per il finanziamento degli investimenti.
Nell’analisi della gestione corrente deve essere confrontato con il costo medio delle fonti di finanziamento.
Cash Flow
Il flusso di cassa operativo deriva dal M.O.L. aumentato (o diminuito) dalla variazione intercorsa nel Capitale Circolante Netto.
Nel caso in cui il flusso di cassa operativo non compensi la somma algebrica dei nuovi impieghi di fondi, la differenza inciderà sull’esposizione netta a breve verso le banche.
Principali indicatori ed utilizzo nella revisione legale
In sintesi possono essere riportati di seguito i principali indicatori che possono guidare il revisore nella propria analisi.
Rotazione capitale investito (Turnover)
Questo indicatore è dato da
Fatturato / Capitale investito
La relazione esprime l’efficacia e l’efficienza complessiva di gestione.
Un’azienda è in buona salute se questo indicatore è tendenzialmente crescente
Durata crediti + Giacenza Media di magazzino – Fornitori (in giorni)
Il valore esprime la durata del ciclo monetario ovvero il periodo intercorrente tra il momento (medio) di pagamento delle forniture ed il momento (medio) di incasso dei crediti.
Un’azienda è in buona salute se questo indicatore è tendenzialmente decrescente
(Patrimonio netto + Debiti a M/L termine) / immobilizzazioni
Un’altra versione dell’indice può essere fornita da (Capitale netto + debiti oltre l’esercizio) / Capitale fisso
Questo indicatore misura l’equilibrio tra le fonti durevoli e gli impieghi di capitale fisso. Sono evidenziate le coperture adottate e quindi se le fonti di finanziamento a lungo termine sono prevalentemente di proprietà o di terzi.
Un’azienda è in buona salute se questo indicatore è tendenzialmente crescente
Coefficiente di indebitamento
Questo indicatore è dato da
Capitale di terzi totale / Capitale proprio e riserve
Esprime il grado di leva finanziaria e quindi il rapporto tra capitale proprio e di terzi. Il rapporto dovrebbe mostrarsi limitato: un valore troppo alto potrebbe precludere o limitare all’azienda l’accesso al credito bancario.
Un’azienda è in buona salute se questo indicatore è tendenzialmente decrescente
Utilizzo nell’ambito delle procedure di revisione
Gli indicatori in parola sono molto utili al fine di porre in essere procedure di analisi comparativa da parte del revisore. Infatti, nell’ambito della revisione legale dei conti e dei nuovi Principi di revisione ISA Italia, le procedure di analisi comparativa le ritroviamo piuttosto diffusamente; in particolare:
- nel Principio ISA Italia 315, sulla valutazione del rischio di revisione, in quanto possono essere di grande aiuto per il revisore nell’indentificare alcuni aspetti dell’impresa di cui egli non era a conoscenza, e quindi aiutare nella valutazione del rischio di errori significativi e per attuare quindi le dovute risposte. Si parla in queste circostanze di analisi comparativa preliminare, in quanto è utile ad identificare l’esistenza di operazioni o fatti inusuali, indici e andamenti che potrebbero segnalare aspetti rilevanti ai fini della revisione; infatti, relazioni inattese o anomale possono indicare al revisore la presenza di errori in grado di incidere in modo significativo sul bilancio. Nelle imprese di dimensioni minori, dove è plausibile che la struttura organizzativa non sia in grado di produrre situazioni contabili intermedie, viene suggerito di pianificare procedure di analisi comparativa per identificare e valutare i rischi di errori significativi quando si rende disponibile una prima bozza di bilancio;
- nel Principio ISA Italia 330, che tratta delle risposte del revisore ai rischi identificati e valutati, in cui le procedure di analisi comparativa vengono annoverate fra le “procedure di validità”, ovvero fra quelle mirate a individuare errori significativi a livello di asserzioni ossia di saldi contabili, classi di operazioni, eccetera;
- nel Principio ISA Italia 520, dedicato all’utilizzo delle procedure di analisi comparativa come procedure di validità, ed anche al loro impiego in prossimità della conclusione della revisione sul bilancio per aiutare il revisore a formare il proprio giudizio finale.
Le Linee Guida annesse al Principio ISA Italia 330 sottolineano che l’analisi comparativa si presta ad essere maggiormente utilizzata, come procedura di validità, quando si tratta di verificare grandi volumi di operazioni che tendono ad essere stabili nel tempo. Le procedure di analisi comparativa si sostanziano infatti in valutazioni dell’informazione finanziaria compiute mediante l’analisi di relazioni plausibili fra dati di natura finanziaria, e non solo finanziari; possono includere anche l’analisi delle fluttuazioni, per verificare che esse sono coerenti ad altre informazioni disponibili, oppure se presentano andamenti anomali tali da poter tacere rischi di errori significativi.
In particolare, nelle Linee Guida annesse al Principio ISA Italia 520 si evidenzia che tali informazioni utilizzate ai fini dell’analisi comparativa comprendono:
- informazioni comparabili relative a esercizi precedenti;
- risultati che l’impresa di attende di raggiungere, e quindi attraverso l’uso di budget, forecast, e altre stime;
- informazioni di settore;
- relazioni fra l’andamento atteso di alcune voci rispetto agli andamenti prevedibili di altri dati economici o finanziari, tenuto conto dell’esperienza storica dell’impresa: ad esempio, l’andamento del margine operativo rispetto all’andamento dei volumi;
- relazioni fra informazioni finanziarie: ad esempio, andamento dei crediti verso clienti, rispetto all’andamento del fatturato;
- relazioni fra informazioni finanziarie e altri dati: ad esempio, andamento del costo del lavoro rispetto al numero di addetti.
Come detto, le procedure di analisi comparativa hanno anche la funzione di aiutare il revisore nella formazione del giudizio complessivo, in quanto possono contribuire a identificare un rischio di errore significativo non colto in precedenza, e quindi tale da dover rendere necessaria una modifica delle procedure di revisione pianificate.
Gli indicatori della crisi d’impresa ed il ruolo del revisore
A seguito delle modifiche al Codice Civile per gli adeguamenti degli atti costitutivi e statuti societari, dei nuovi parametri che obbligano le S.r.l. e le cooperative alla nomina dell’organo di controllo e l’entrata in vigore dal 15.09.2020 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza in sostituzione della c.d. Legge Fallimentare.
Con la riforma della Crisi d’impresa occorre ricordare che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità;
L’obbligo cessa se la società:
- per tre esercizi consecutivi non ha superato alcuno dei predetti limiti
In particolare, il revisore dovrà verificare l’esistenza di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile.
Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti:
- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la competenza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi generali anche con riferimento alle società correlate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.
Un sistema amministrativo-contabile, invece, risulta adeguato se permette:
- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.
Dovrà essere verificata da parte del revisore anche la presenza di un sistema di controllo interno, ovvero un insieme di direttive e procedure allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali; obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti ad assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Indicatori di utilità per il revisore:
Indicatori classici
- Il rapporto tra mezzi propri e quelli di terzi
- I tempi di incasso dei crediti;
- La rotazione del magazzino;
- L’indice di liquidità.
Indicatori della sostenibilità del debito
- Il rapporto tra flusso di cassa e attivo;
- Il rapporto tra patrimonio netto e passivo;
- Il rapporto tra oneri finanziari e ricavi.
Indicatori e segnali di allerta
- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- Esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici che saranno elaborati per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione, imprese costituite da meno di due anni.
Indicatori proposti dal CNDCEC
- patrimonio netto negativo;
- DSCR a sei mesi inferiore a 1;
- Qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Indicatori della crisi d’impresa (approfondimento)
Il già citato articolo 14 del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che “Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo:
- di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative,
- se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato,
- se sussiste l’equilibrio economico finanziario e
- quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché
- di segnalare immediatamente [c.d. allerta interna], allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.
Per permettere a sindaci e revisori di assolvere al proprio compito, come segnala anche la relazione di accompagnamento, è stato previsto l’articolo 13 dello stesso Codice, titolato «Indicatori della crisi».
La previsione, con una sorta di costruzione ibrida,
- per un verso indica già in positivo le fattispecie sintomatiche della crisi (indicatori già fissati),
- per altro demanda al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), con cadenza almeno triennale, la elaborazione di indici, distinguendoli per tipologia di attività economica, nonché con particolare riguardo alle start up, alle Pmi, alle società in liquidazione o costituite da meno di due anni.
Quanto agli indicatori già fissati, l’articolo 13 del D.Lgs. 14/2019 prevede che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:
- della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e
- delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano:
- la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e
- l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
- ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.
L’articolo 24 del medesimo Decreto, rubricato “Tempestività dell’iniziativa”, trattando delle misure premiali prevede che l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 [composizione della crisi] oltre il temine di 3 mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC.
Indicatori ex articolo 13 del D.Lgs. 14/2019
Indicatori | |
1 | Sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare |
2 | Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi |
3 | Adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi |
4 | Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; |
5 | Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti |
Indicatori del CNDCEC
Sempre lo stesso articolo 13 del D.Lgs. 14/2019 prevede che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabori con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., degli indicatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Il Consiglio nazionale ha provveduto in ottobre 2019 a pubblicare la bozza degli indici.
La logica seguita dal CNDCEC è stata quella di individuare degli indici che dovrebbero ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi individuando sette parametri.
I sette parametri sono:
- patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali.
Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un
- DSCR (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1.
Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.
Il DSCR (Debt service coverage ratio)
Le modalità di calcolo del DSCR previste dal Consiglio nazionale sono due.
Il primo approccio si dimostra maggiormente adatto alle piccole e medie imprese, che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio e quindi possono essere meno avvezze al calcolo di alcune grandezze richieste dal DSCR nel secondo approccio, quale il free cash flow.
- numeratore: cassa iniziale + ogni entrata cassa dei prossimi sei mesi – ogni uscita cassa dei prossimi sei mesi diversa da oneri debito finanziario (quota capitale + interessi);
- denominatore: oneri debito finanziario (quota capitale + interessi).
Il secondo metodo prevede inoltre distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che già si trovano in difficoltà finanziaria.
- numeratore: cassa iniziale + free cash flow prospettico come da OIC 10, al lordo di pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati + utilizzo di linee credito disponibili;
- denominatore: oneri debito finanziario (quota capitale + interessi) + pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati.
Se il patrimonio netto è positivo e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato.
L’indice viene calcolato come il rapporto tra le voci C.17 ed A.1 di Conto Economico;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali.
L’indice viene calcolato come il rapporto tra la voce A del Passivo patrimoniale al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati e debiti totali rappresentati dalla voce D del passivo, a prescindere dalla natura, e la voce E del passivo (ratei e risconti);
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo.
L’indice è dato dal rapporto tra cash flow, ovvero somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazione partecipazioni, imposte anticipate) ed il totale attivo di Stato patrimoniale;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine.
L’indice è dato dal rapporto tra attivo a breve termine, ossia somma delle voci dell'attivo circolante (voce C dell'attivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei/risconti attivi (voce D dell'attivo) ai quali contrapporre le voci del passivo a breve termine, ossia somma dei debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei/risconti passivi (voce E del passivo);
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
L’indice è dato dal rapporto tra la somma dei debiti tributari (voce D.12 del Passivo) e previdenziali o assistenziali (voce D.13 del Passivo) rapportata all’attivo patrimoniale.
L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.
Indici del CNDCEC
Indicatori | |
1 | Patrimonio netto negativo |
2 | DSCR (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. |
3 | Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; |
4 | Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; |
5 | Indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo; |
6 | Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; |
7 | Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo |
Soglie di allerta
Settore | Soglie di allerta | ||||
oneri finanziari/ ricavi | patrimonio netto/debiti totali | attività a breve/ passività breve | cash flow/ attivo | indebitam. prev. e trib./ attivo | |
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca | 2,8% | 9,4% | 92,1% | 0,3% | 5,6% |
(B) Estrazione | 3,0% | 7,6% | 93,7% | 0,5% | 4,9% |
(C) Manifattura | 3,0% | 7,6% | 93,7% | 0,5% | 4,9% |
(D) Produzione energia / gas | 3,0% | 7,6% | 93,7% | 0,5% | 4,9% |
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiut | 2,6% | 6,7% | 84,2% | 1,9% | 6,5% |
(D) Trasmissione energia / gas | 2,6% | 6,7% | 84,2% | 1,9% | 6,5% |
(F41) Costruzione di edifici | 3,8% | 4,9% | 108,0% | 0,4% | 3,8% |
(F42) Ingegneria civile | 2,8% | 5,3% | 101,1% | 1,4% | 5,3% |
(F43) Costruzioni specializzate | 2,8% | 5,3% | 101,1% | 1,4% | 5,3% |
(G45) Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli | 2,1% | 6,3% | 101,4% | 0,6% | 2,9% |
(G46) Commercio ingrosso | 2,1% | 6,3% | 101,4% | 0,6% | 2,9% |
(D) Distribuzione energia / gas | 2,1% | 6,3% | 101,4% | 0,6% | 2,9% |
(G47) Commercio dettaglio | 1,5% | 4,2% | 89,8% | 1,0% | 7,8% |
(I56) Bar e ristoranti | 1,5% | 4,2% | 89,8% | 1,0% | 7,8% |
(H) Trasporto e magazzinaggio | 1,5% | 4,1% | 86,0% | 1,4% | 10,2% |
(I55) Hotel | 1,5% | 4,1% | 86,0% | 1,4% | 10,2% |
(JMN) Servizi alle imprese | 1,8% | 5,2% | 95,4% | 1,7% | 11,9% |
(PQRS) Servizi alle persone | 2,7% | 2,3% | 69,8% | 0,5% | 14,6% |
Il comma 3 dell’articolo 13 del D.Lgs. 14/2019 prevede, inoltre, che l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC
- ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica,
- nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.
Il CNDCEC, tenuto conto di quanto "richiesto" dal D.Lgs. n. 14/2019, ha elaborato specifici indici per le imprese che si trovano in particolari situazioni
Imprese costituite da meno di due anni
Se l'impresa è costituita da meno di due anni:
- assume rilevanza esclusivamente l'indice del patrimonio netto negativo;
- sono applicabili le regole generali (compresi gli indici di settore) qualora la stessa sia subentrata ad altra nella conduzione dell'impresa. Ad esempio nei casi di:
- società beneficiaria di un ramo d'azienda per effetto di una scissione;
- società incorporante (o risultante) a seguito di fusione;
- società conferitaria di un ramo d'azienda;
- impresa acquirente di un ramo d'azienda già esistente;
- impresa affittuaria di un ramo d'azienda già esistente.
Cooperative e consorzi
Per le cooperative ed i consorzi:
- relativamente al prestito sociale, il calcolo dell'indice DSCR a 6 mesi deve tener conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata su evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a 3 anni;
- in presenza di prestito sociale l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato al fine di tener conto dell'incidenza delle richieste di rimborso del prestito sulla base delle evidenze storiche non precedenti a 3 anni;
- nel calcolo dell'indice di liquidità, la voce relativa al passivo a breve termine riferita al prestito sociale deve tener conto delle precisazioni e valutazioni effettuate con riguardo all'indice DSCR e dell'indice di adeguatezza patrimoniale.
Occorre considerare, inoltre, che l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, tenendo conto dei debiti verso i soci riferiti allo scambio mutualistico per:
- le cooperative agricole di conferimento;
- le cooperative edilizie di abitazione;
- i consorzi e le società consortili
Dott. Marco Baldin