Prestiti e rinegoziazione: nuove regole EBA
Prima dell’entrata in vigore delle nuove linee EBA molte imprese hanno fatto ricorso alla rinegoziazione dei prestiti per esigenze di equilibrio finanziario: infatti, l’allungamento della durata di un finanziamento o l’ottenimento di importi aggiuntivi non implicava una riqualificazione del prestito e una revisione del merito di credito del cliente. Invece, secondo le nuove regole dell’European Banking Authority, la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito concesso da una banca determina automaticamente la qualificazione di un credito come forborne, ovvero di credito per il quale si presume una situazione di difficoltà finanziaria del cliente. Le conseguenze sono un peggioramento del rating e difficoltà di accesso a prestiti ulteriori. Prima di decidere se procedere o meno alla rinegoziazione di un finanziamento occorre essere consapevoli delle implicazioni che ne derivano.
Cercando di contestualizzare meglio la problematica occorre essere consapevoli che l’Autorità di Vigilanza Europea (EBA), oltre alle varie tipologie di non performing loans (prestiti deteriorati), hanno introdotto un’ulteriore categoria, quella dei crediti forborne. Si tratta di crediti oggetto di misure di tolleranza (forbearance) e concessioni da parte della banca. Le concessioni sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa al cliente.
Secondo le linee EBA sono considerate concessioni:
- la modifica delle clausole contrattuali allo scopo di consentire all’impresa debitrice di adempiere ai suoi obblighi, presumibilmente attraverso un allungamento del periodo di ammortamento del prestito;
- un rifinanziamento totale o parziale;
- la riduzione del tasso di interesse di un finanziamento.
I crediti forborne costituiscono, quindi, una categoria trasversale ai non performing loans e in cui possono essere fatti rientrare:
- i crediti ristrutturati;
- i crediti rinegoziati;
- i crediti rifinanziati.
Pertanto, secondo le nuove regole dell’European Banking Authority, la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito concesso da una banca determina automaticamente la qualificazione di un credito come forborne. La rinegoziazione è considerata come una presunzione di difficoltà finanziaria del cliente che la richiede.
Il passaggio di un credito a forborne non richiede quindi che il creditore si sia rivelato inadempiente.
Le conseguenze del passaggio dei crediti a forborne sono:
- un monitoraggio continuo dell’impresa da parte della banca per un periodo di almeno 24 mesi;
- un peggioramento del rating e quindi dell’accesso al credito.
Risulta però importante ricordare che il passaggio dei crediti a forborne non implica segnalazioni in Centrale dei Rischi. Infatti, il monitoraggio è finalizzato a verificare che la società rispetti le condizioni necessarie per l’uscita da tale stato.
Secondo le linee EBA, il monitoraggio dovrebbe avvenire su base trimestrale anche se le banche italiane ritengono invece che il controllo sia effettuato in modo continuativo.
Inoltre, i crediti forborne possono essere classificati come:
- deteriorati o non performing loans;
- in bonis o performing.
I crediti forborne performing sono quelli per i quali la banca non ha ancora subito alcuna perdita in quanto il cliente non si è rivelato inadempiente. Essi comprendono tutte quelle posizioni per le quali la banca non ha subito alcuna perdita in quanto il debitore ha provveduto al rimborso di quanto dovuto alle scadenze prefissate.
I forborne non performing sono quelli per i quali l’impresa cliente ha dimostrato delle difficoltà a rispettare i propri obblighi di rimborso. Infatti comprendono tutti quei crediti per i quali si sono verificate delle situazioni di difficoltà ad adempiere, quali:
- probabili inadempienze;
- sofferenze;
- esposizioni scadute;
- sconfinamenti deteriorati.
L’inclusione di un credito nella categoria dei forborne non è comunque definitiva. Infatti, l’impresa può ottenere che i propri crediti ritornino in bonis in conseguenza di comportamenti virtuosi.
Per i crediti forborne performing sono richiesti due anni (periodo di prova) di pagamenti regolari e di comportamenti che implicano l’assenza di dubbi sulla solvibilità del debitore.
Per i forborne non performing occorre:
- un anno per passare dalla sottocategoria non performing a quella performing;
- due ulteriori anni per uscire dai forborne.
Dott. Marco Baldin