La fiscalità del condominio
Il condominio rappresenta un'ipotesi particolare di comunione e si realizza quando in un medesimo edificio coesistono più unità immobiliari di proprietà esclusiva, insieme a parti di proprietà comune strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime. Le parti comuni sono in rapporto di accessorietà con le parti di proprietà esclusiva, in quanto le prime "servono" alle seconde.
Dal punto di vista fiscale occorre effettuare una distinzione tra l’applicazione delle imposte dirette ed indirette.
Nel primo caso il condominio:
non assume la qualifica di soggetto passivo dell'imposta sui redditi;
ha invece la qualifica di sostituto d'imposta.
Non assumendo la qualifica di soggetto passivo d'imposta il condominio non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d'imposta.
Di conseguenza gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e che sono imputabili al singolo condòmino in proporzione ai millesimi di proprietà, come esempio i locali per la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale e gli altri servizi oggetto della proprietà condominiale, cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condòmino, ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a 25,82 euro. In altre parole, il reddito imputabile a ciascun condomino derivante da tali immobili non concorre a formare il reddito del contribuente se di importo non superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare e versare le ritenute alla fonte in relazione ai redditi e ai corrispettivi erogati.
Di conseguenza, lo stesso è, altresì, tenuto a:
rilasciare al beneficiario stesso la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate, mediante la Certificazione Unica;
comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i pagamenti effettuati e le ritenute operate e versate, mediante la trasmissione telematica della Certificazione unica e della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
Le fattispecie reddituali in relazione alle quali il condominio opera ordinariamente come sostituto d'imposta afferiscono:
ai redditi di lavoro dipendente (es. retribuzioni pagate al portiere dello stabile o all'incaricato della pulizia se quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente) e assimilati;
alle prestazioni rese da professionisti (es. compensi pagati all'amministratore del condominio stesso quale lavoratore autonomo, anche se a titolo di rimborso forfetario di spese, o a consulenti di cui si avvale il condominio);
ai contratti di appalto di opere e/o di servizi;
alle prestazioni occasionali.
Gli adempimenti afferenti al condominio, quale sostituto d'imposta, ricadono sull'amministratore.
Con riferimento al condominio con non più di otto condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini, usando il codice fiscale del condominio.
Dal punto di vista delle imposte indirette il condominio, nella generalità dei casi, non si configura come soggetto passivo IVA, per cui le operazioni da questi effettuate sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.
Pertanto, le operazioni effettuate nei confronti di un condominio sono assimilate alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Ne consegue, fra l'altro, che per tali operazioni il cedente o prestatore non può applicare il regime dell'IVA per cassa, né può essere applicato il meccanismo del reverse charge.
Per quanto attiene le spese condominiali l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono escluse da IVA, purché siano regolarmente documentate, le somme versate a titolo di provvista fondi dai singoli condomini alla società "letturista" incaricata di ripartire le spese condominiali per l'approvvigionamento idrico e di riversarle alla società distributrice che ha emesso fattura nei confronti del condominio, configurandosi, in tale ipotesi, un rapporto di mandato con rappresentanza.
Le spese relative alla pulizia, all'ascensore, alla fornitura di acqua ed energia elettrica, al riscaldamento e condizionamento dell'aria e ad altri servizi comuni condominiali addebitate dal locatore al conduttore costituiscono corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione, per cui seguono il trattamento IVA della prestazione principale. Ad esempio, se la locazione è esente, il riaddebito beneficia dell'esenzione.